L’Istruzione nel Federalismo fiscale (2)
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(segue)
Occorre avere presente che le tradizionali competenze amministrative in materia di istruzione (riguardanti essenzialmente l’assistenza e l’edilizia scolastica) sono state integrate con il D.Lgvo 112/98, artt. 138 e 139, e che si attende ancora il trasferimento delle relative risorse finanziarie e di personale. Inoltre dopo l’approvazione del Titolo V le Regioni sono titolari di tutte le competenze amministrative che fanno riferimento alla sfera della legislazione esclusiva e concorrente. Nonché di quelle riferite ad altre funzioni amministrative correlate alle funzioni concernenti la legislazione esclusiva statale ma a esse trasferite per legge. Il Master Plan del 14 dicembre 2006 indicava i suddetti ambiti e un percorso per la loro realizzazione.
Già la legge n. 131 del 2003 aveva indicato le procedure legislative per dare piena attuazione al Titolo V. Ma molte sue deleghe non sono state realizzate, per esempio in materia di:
a) ricognizione dei principi fondamentali (art. 1 comma 4);
b) individuazione delle funzioni fondamentali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento (art. 2 comma 1);
c) revisione, nell’ambito della competenza legislativa dello Stato, delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Queste questioni irrisolte sono confluite nel disegno di legge già approvato dalla Camera noto come “Carta delle autonomie” (A.S. n. 2259).
In vari documenti della Conferenza delle Regioni, fra cui assumeva un particolare rilievo quello predisposto dalla Commissione istruzione della Conferenza il 19 luglio 2007, tale problematica veniva organicamente riproposta. Di recente, il 21 luglio 2010, la IX Commissione della stessa Conferenza ha approvato una bozza di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane concernente “finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, per quanto attiene alla materia istruzione, nonché sperimentazione di interventi condivisi tra stato e regioni, province e i comuni per la migliore allocazione delle risorse umane, strumentali ed economiche al fine di elevare la qualità del servizio”, da approvare in sede di conferenza Stato Regioni. Si tratta di quell’Intesa indicata anche dall’art. 8, comma 2 della legge delega 42/09 tramite la quale le nuove funzioni amministrative, da essa individuate, avrebbero dovuto ricevere lo stesso trattamento finanziario di quelle concernenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a) punto 1, e quindi il finanziamento integrale.
Tale questione risulta di particolare rilievo nella stesura definitiva del Decreto sui fabbisogni standard per due ordini di motivi. In primo luogo si tratta di funzioni amministrative che non sono mai state oggetto di trasferimenti finanziari nell’ambito del bilancio statale e che quindi non potrebbero, senza tale passaggio, essere oggetto di un progetto di fiscalizzazione (trasformazione in capacità fiscale di entrata delle Regioni, delle Province o dei Comuni, e di un corrispondente trasferimento di bilancio da sopprimere).
In secondo luogo perché tale Intesa dovrebbe essere approvata (come prevede l’art. 7, comma 4 della legge 131/2003) entro la data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell’art.119 della Costituzione.
Se ciò non avvenisse ci si troverà di fronte a una paradossale situazione: il federalismo fiscale a partire dalla definizione dei fabbisogni e dei relativi costi standard non potrebbe riguardare tutte le funzioni amministrative in materia di istruzione che a partire dal D.lgvo 112/98 fino a quelle concernenti il nuovo Titolo V della Costituzione sono già di competenza delle Regioni e degli Enti Locali! Ciò poiché tutta la materia dell’assetto delle competenze amministrative a partire da quelle derivanti dal D.Lgvo 112/98 fino a quelle derivanti dal nuovo Titolo V della Costituzione attendono da oltre un decennio di essere attuate.
C’è infine da segnalare che per la funzione fondamentale dei Comuni e delle Province concernente l’Edilizia scolastica non si può pensare ? come indica lo Schema di Decreto ? che la definizione dei relativi costi e dei fabbisogni standard non modifichi il totale della spesa attualmente trasferita.
E questo problema non può essere risolto avocando allo Stato il patrimonio scolastico tramite una “Scuola s.p.a.”.
Osvaldo Roman